Nella legge di bilancio 2025 emerge una significativa correzione al piano di transizione 4.0 che prevede una stretta sostanziale sugli incentivi fiscali.
Il testo dell’emendamento approvato ai commi 445-448 prevede interventi sul Piano transizione 4.0 che comportano modifiche alla Legge 30 dicembre 2020 n. 178 ai commi 1051-1057 bis- 1059 1062 e 1063 e l’abrogazione al comma 1058 ter.
L’art. 1 comma 445 c) del Disegno di Legge approvato il 20 Dicembre 2024 conferma il credito di imposta 4.0 per le imprese che effettuano gli investimenti aventi a oggetto i beni immateriali compresi nell’allegato B alla legge 232/2016 effettuati dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ovvero 30 giugno 2025 a condizione che entro tale limite il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il credito di imposta riconosciuto è pari al 15% del costo nel limite di costi ammissibili pari a 1 milione. Stessa regola vale anche per gli investimenti prenotati entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.
Viene, invece, abrogato il credito di imposta in misura pari al 10% del costo nel limite dei costi ammissibili di 1 milione per gli investimenti in beni immateriali effettuati dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ovvero 30 giugno 2026. salvo per progetti di investimento per i quali erano stati versati degli acconti al 20% entro il 31/12/2024. Per questi investimenti, sarà obbligatorio completare l’investimento entro il 30 giugno 2025.
Ulteriore precisazione prevista dalla legge di bilancio 2025 riguarda il limite alle risorse disponibili per prenotare il credito d’imposta beni strumentali 4.0. E’ stato fissato un plafond pari a 2.200.000.000€ (due miliardi e duecento milioni) per le richieste presentabili in favore degli investimenti effettuati dal 01/01/2025 al 31/12/2025, ovvero entro il 30/06/2026 a condizione che entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tale plafond che si esaurisce secondo l’ordine cronologico degli investimenti completati e comunicati al GSE.